ZES UNICA
Facciamo Chiarezza, attenti ai dettagli
- Requisito della “Novità” per i beni immobili
L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità in parola, in quanto compatibile con le previsioni del credito d’imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti, debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.
In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spessa limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
- Strumentalità
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
- Cumulabilità del credito
Cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato i medesimi costi ammessi al beneficio.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree di impianto ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazioni per almeno 5.
- Investimenti superiori a 200 mila euro
Sono agevolabili agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio. Nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.